COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VICTORIA BRUGNETTO in relazione alla gara Victoria Brugnetto – Genga del 3/2/2002 Campionato II Categoria Girone C – C.U. n. 32 del 7/2/2002.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°35 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. VICTORIA BRUGNETTO in relazione alla gara Victoria Brugnetto - Genga del 3/2/2002 Campionato II Categoria Girone C - C.U. n. 32 del 7/2/2002.
Propone rituale reclamo la S.S. Victoria Brugnetto avverso la sanzione della squalifica fino al 30/9/2002 inflitta dal G.S. al proprio allenatore Sagrati Armando perché, espulso dall’arbitro per proteste, si avvicinava allo stesso con fare minaccioso rivolgendo gravi e reiterate frasi offensive e intimidatorie, reiterando il comportamento al termine della gara tentando di aggredire l’arbitro e non riuscendo nell'intento per l’intervento dei propri calciatori e di un dirigente.
Sostiene la reclamante, anche avanti questa C.D., che il comportamento del Sagrati è riassumibile in una vibrata e reiterata protesta senza alcuna minaccia né volontà di aggressione, tanto da non essersi avvicinato al direttore di gara ad una distanza inferiore ai dieci metri.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che al termine della gara il Sagrati si è portato alle sue spalle continuando ad offendere e minacciare e agitando le mani, senza però manifestare la intenzione di passare a vie di fatto, cosa che avrebbe potuto portare a compimento.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
rilevato che dai chiarimenti forniti dal direttore di gara sembra escludersi che il Sagrati abbia posto in essere un tentativo di aggressione e ritenuto pertanto che la sanzione possa essere adeguatamente ridotta;
DECIDE
a) di accogliere il reclamo proposto dalla S.S.Victoria Brugnetto per l’effetto riducendo sino al 30/6/2002 la squalifica inflitta all’allenatore Sagrati Armando;
b) di restituire la tassa reclamo.
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