COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 07/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NETTUNO CALCIO A CINQUE avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Nettuno C/5 – Dinamis Sportland C/5 del 25/1/2002 Campionato Calcio a Cinque Serie C/2 girone A – C.U. n. 31 del 31/1/2002 Comitato Regionale

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 07/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NETTUNO CALCIO A CINQUE avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Nettuno C/5 - Dinamis Sportland C/5 del 25/1/2002 Campionato Calcio a Cinque Serie C/2 girone A - C.U. n. 31 del 31/1/2002 Comitato Regionale La Società Nettuno C/5 ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 500 inflitta e della squalifica del campo per una gara inflitta dal G.S. per comportamento minaccioso di alcuni sostenitori nei confronti degli arbitri a fine gara avendo peraltro permesso ad un esagitato di entrare nel terreno di gioco al termine della gara e di strattonare un arbitro insultandolo . Successivamente il medesimo facinoroso si avvicinava nuovamente all’arbitro colpendolo di striscio al volto senza alcuna conseguenza fisica. La reclamante ammette l’episodio ma afferma che l’arbitro non veniva né colpito né aggredito e che la persona entrata nel terreno di gioco era estranea alla società e sconosciuta ai suoi tesserati e venne prontamente allontanata dall’addetto all’arbitro, dal capitano e dai giocatori. Ritiene pertanto esagerato ed eccessivamente oneroso il provvedimento adottato nei propri confronti LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo quanto al provvedimento di squalifica del campo per una giornata, ai sensi dell’art. 41 n.3 lett. c C.G.S.; n sentito l’arbitro il quale precisa che la persona entrata nel terreno di gioco era certamente conosciuta ai tesserati della società reclamante i quali si rivolsero al facinoroso chiamandolo per nome e che l’atteggiamento di detto facinoroso fu solo verbalmente aggressivo tranne al momento dell’uscita dal terreno di gioco quando colpì con un lieve “buffetto” l’arbitro al collo senza procurare dolore. n ritenuto che debba essere confermata la responsabilità della società in ordine all’accaduto ma che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, appare equo ridurre la sanzione pecuniaria inflitta, DECIDE a) di dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 41 n.3 lett. c del C.G.S. il reclamo per la parte relativa all’impugnazione della sanzione della squalifica del campo; b) di accogliere il reclamo in ordine alla sanzione pecuniaria riducendo la stessa ad Euro 250,00. di restituire la tassa reclamo.
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