COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. AMATORI FALERONE avverso decisioni del G.S. merito gara A.C. Amatori Falerone – Tirassegno 95 del 26/1/2002 – Campionato III Categoria – Girone “G” – C.U. n. 23 del 5.2.2002 Comitato Prov.le di Macerata

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. AMATORI FALERONE avverso decisioni del G.S. merito gara A.C. Amatori Falerone - Tirassegno 95 del 26/1/2002 - Campionato III Categoria - Girone “G” - C.U. n. 23 del 5.2.2002 Comitato Prov.le di Macerata La A.C.Amatori Falerone ha proposto rituale reclamo per contestare la decisione del G.S. presso il Comitato Provinciale di Macerata di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a entrambe le società. Sostiene la reclamante, anche avanti questa C.D., che la decisione dell’arbitro di sospendere la gara al 39° del secondo tempo è da ritenersi inopportuna poiché l’accenno di rissa era stato già sedato e comunque soltanto il portiere locale venne alle mani con un calciatore avversario mentre gli altri intervennero per placare gli animi. Chiede pertanto l’omologazione del risultato conseguito in campo o, in alternativa, la ripetizione della gara. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che la rissa si accese effettivamente sul terreno di gioco coinvolgendo almeno una decina di calciatori di entrambe le squadre e che la stessa si spense grazie all’intervento dei Carabinieri presenti in campo. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che la gara in esame venne dall’arbitro sospesa a causa del verificarsi di una rissa in campo; n ritenuto che la responsabilità della rissa vada individuata, per il solo fatto di avervi partecipato, in capo ad entrambe le parti indipendentemente dalla eventuale differenziazione di posizioni soggettive dei partecipanti; n visto l’art. 12 nn.1 e 2 C.G.S., DECIDE a) di respingere il reclamo per l’effetto confermando il provvedimento impugnato; b) di incamerare la tassa reclamo.
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