COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.F. ANCONETANA avverso esito gara Virago C/F – Anconetana C/F del 24.2.2002 – Campionato Calcio Femminile – Serie A

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.F. ANCONETANA avverso esito gara Virago C/F - Anconetana C/F del 24.2.2002 - Campionato Calcio Femminile - Serie A Il reclamo è inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 n.9 e n. 5 C.G.S. Si incameri la tassa reclamo. COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A.S. CALCIO A CINQUE ASCOLI Con decisione pubblicata al punto 13 del C.U. n. 3 della stagione sportiva 2001-2002 il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in data 24.11.2001 ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare la società indicata in epigrafe per rispondere della violazione dell’art. 1 C.G.S. per aver prodotto documento - quietanza con firma risultata contraffatta. Con nota del 14.1.2002 questa Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art. 37 comma 2 C.G.S. ha contestato l’addebito nel contempo informando che l’esame del deferimento sarebbe avvenuto alla riunione dell’11.3.2002, con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie e istanze fino a cinque giorni prima della predetta data fissata per il dibattimento. La società deferita non esercitava tale facoltà e non compariva alla riunione dell’11.3.2002. LA COMMISSIONE letti gli atti del procedimento; ritenuta sussistente la violazione ascritta alla società deferita, DECIDE di infliggere alla società Calcio a Cinque Ascoli la sanzione dell’ammenda di Euro 1032,92.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it