COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.P. HELVIA RECINA avverso esito gara Appignanese – Helvia Recina del 23.2.2002 – Campionato II Categoria – Girone “E”

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.P. HELVIA RECINA avverso esito gara Appignanese - Helvia Recina del 23.2.2002 - Campionato II Categoria - Girone “E” Il reclamo è inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 n.9 e n. 5 C.G.S. Si incameri la tassa reclamo. COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.F. JAMMING avverso provvedimenti disciplinari relativi alla gara Giampaoli F C/5 - Jamming F C/5 del 22/2/2002 Campionato Femminile Regionale Calcio a Cinque - C.U. n. 35 del 28/2/2002 La A.C.F. Jamming ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta alla calciatrice Liberati Carla perché, nel contestare una decisione arbitrale, proferiva frasi offensive nei confronti dei direttori di gara, reiterando tale atteggiamento e proferendo altresì minacce tanto da essere allontanata a forza. La reclamante nega che la propria tesserata abbia tenuto la condotta ascrittale. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che le frasi ingiuriose e le minacce non vennero proferite al momento dell’espulsione della compagna di squadra ma successivamente, dopo un time-out. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n ritenuto che il fatto appare confermato e che, come chiarito dal direttore di gara, il comportamento non venne tenuto dalla calciatrice nella immediatezza dell’espulsione della collega; n ritenuta altresì congrua la sanzione inflitta;
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