COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. ROBERTO CORBUCCI avverso provvedimenti merito gara Macerata Feltria – Badia Tedalda del 10.2.2002 – Campionato I Categoria – Girone “A” – C.U. n. 33 del 14.2.2002

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. ROBERTO CORBUCCI avverso provvedimenti merito gara Macerata Feltria - Badia Tedalda del 10.2.2002 - Campionato I Categoria - Girone “A” - C.U. n. 33 del 14.2.2002 Reclama ritualmente in proprio il sig. Roberto Corbucci, Presidente della Società Olympia Macerata Feltria avverso il provvedimento con il quale il G.S. gli ha inflitto la sanzione della inibizione fino al 10.2.2007 per aver, durante la gara, rivolto dalla tribuna all’arbitro reiterate frasi offensive ed irriguardose e per aver atteso l’arbitro all’uscita degli spogliatoi al termine dell’incontro, insultandolo, spintonandolo ed appoggiando la mano sul collo dello stesso con minaccia di non farlo passare venendo infine allontanato da altro dirigente. (Più volte recidivo). Sostiene il reclamante, anche avanti questa C.D., di essere rimasto in tribuna soltanto nei primi quindici minuti di gioco e negli ultimi quindici-venti. Nega decisamente gli addebiti sostenendo di essere stato convocato negli spogliatoi proprio dal direttore di gara il quale gli contestava in modo poco urbano quanto poi riportato in referto. Afferma che, nel lasciare gli spogliatoi, continuò a colloquiare normalmente con l’arbitro appena appoggiandogli la mano sulla spalla ed assolutamente non compiendo alcun gesto aggressivo nei confronti del direttore di gara. Chiede pertanto la revoca della sanzione inflittagli in quanto assolutamente inesistenti i presupposti di fatto refertati dall’arbitro. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha precisato di aver identificato il Corbucci - anche se non compreso nella lista - in quanto gli si era presentato prima dell’inizio dell’incontro e si era poi posizionato in un punto isolato della tribuna; precisa di non aver convocato il Corbucci a fine gara ma di averlo semplicemente notato fuori dallo spogliatoio dove continuava nell’atteggiamento offensivo tenuto dalla tribuna durante lo svolgimento della gara; precisa infine che il Corbucci continuava ad inveire e ad insultarlo anche mentre si stava dirigendo verso la propria autovettura sicchè si vedeva costretto a richiedere l’intervento della forza pubblica. In quel momento il Corbucci gli si avvicinava appoggiandogli una mano sul collo e l’altra sulla spalla, strattonandolo per la camicia e venendo quindi allontanato dal dirigente addetto all’arbitro. LA COMMISSIONE esaminati il reclamo e gli atti ufficiali di gara; rilevato che appare indubitabile il comportamento reiteratamente ingiurioso del Corbucci nei confronti dell’arbitro durante e dopo l’incontro ma che, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, può escludersi un comportamento di aggressione fisica anche solo tentata nei confronti del medesimo potendo la stessa, stante la dinamica dei fatti, essere portata a termine se voluta dal dirigente; tenuto conto delle considerazioni sopra esposte si reputa equo ridurre la sanzione impugnata a mesi tredici di inibizione; tenuto altresì conto della recidiva per fatti della stessa indole, da valere per l’ultimo triennio ed accertata dall’esame dei C.U. nn. 25 del 23.12.1999, 15 del 26.10.2000, 23 del 14.12.2000, 31 del 15.2.2001; tenuto conto di quanto sopra e della circostanza che i fatti sono stati commessi allorquando il tesserato era già colpito da provvedimento di inibizione sino al 30.6.2002 si ritiene opportuno applicare il massimo dell’aumento previsto per la recidiva dall’art. 16 comma 2 C.G.S., DECIDE n di accogliere parzialmente il reclamo, per l’effetto riducendo l’inibizione a mesi 26 da scontare a far data dall’1 luglio 2002 e quindi con scadenza il 31.8.2004; n di restituire la tassa reclamo.
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