COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A.S. CAGLI SPORT
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°37 del 14/03/2002
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO A.S. CAGLI SPORT
Con nota dell’11.1.2002 il Presidente del Comitato Regionale Marche della F.I.G.C. - L.N.D. ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare la società indicata in epigrafe per rispondere della violazione dell’art. 1 C.G.S. per violazione dell’obbligo di partecipare al Campionato Juniores per la stagione sportiva 2001 - 2002 a seguito di rinuncia.
Con nota del 14.1.2002 questa Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art. 37 comma 2 C.G.S. ha contestato l’addebito nel contempo informando che l’esame del deferimento sarebbe avvenuto alla riunione dell’11.3.2002, con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie e istanze fino a cinque giorni prima della predetta data fissata per il dibattimento.
La società deferita non esercitava tale facoltà e non compariva alla riunione dell’11.3.2002.
LA COMMISSIONE
letti gli atti del procedimento;
visto il C.U. n. 1 del 12.7.2001 e ritenuta sussistente la violazione ascritta alla società deferita,
DECIDE
di infliggere alla società A.S. Cagli Sport la sanzione dell’ammenda di Euro 1549,38.