COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.CIVITANOVA avverso sanzioni merito gara Civitanova – Pagliare, del 9-2-2002 Campionato Calcio a 5 – serie C 1, girone “A” – C.U. n. 33 del 14-2-02 C.R.M. Divisione Regionale Calcio a 5.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.CIVITANOVA avverso sanzioni merito gara Civitanova - Pagliare, del 9-2-2002 Campionato Calcio a 5 - serie C 1, girone “A” - C.U. n. 33 del 14-2-02 C.R.M. Divisione Regionale Calcio a 5. Reclama ritualmente la A.S.Civitanova avverso la inibizione fino al 15/2/2006 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente Lanari Adriano perché espulso per gravi e reiterate frasi intimidatorie rivolte ad un arbitro, si avvicinava allo stesso colpendolo con un violento schiaffo al volto. La Società reclamante, anche avanti questa C.D., sostiene che il tesserato si è avvicinato al direttore di gara e, vista la sua impassibilità sulle proteste rivoltegli, si avvicinava con la punta delle dita sulla guancia dell’arbitro spingendo in maniera leggera il viso dello stesso, solo e unicamente per attirare la sua attenzione.e senza causare conseguenza alcuna. Sostengono inoltre che il comportamento del Lanari fu dovuto all’atteggiamento impassibile dello stesso direttore di gara negando comunque qualsiasi contenuto di violenza anche perché se avesse voluto lo avrebbe potuto colpire. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il tesserato, dopo essere stato allontanato perché entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione, lo ha insultato e colpito al viso a mano aperta procurando solo lieve momentaneo dolore, allontanandosi poi spontaneamente sia pur proferendo altre ingiurie. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che appare confermata la responsabilità in relazione ai fatti ascritti, ma che appare equo ridurre la sanzione inflitta dovendosi ravvisare nel comportamento del dirigente un gesto sicuramente violento ma frutto di una esagerata reazione istintiva subito esauritasi tanto da allontanarsi spontaneamente dal terreno di gioco; DECIDE a) di accogliere il reclamo della A.S.Civitanova per l’effetto riducendo la inibizione inflitta al dirigente Lanari Adriano sino al 15/2/2005. b) di restituire la tassa reclamo.
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