COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.ORSINI CALCIO avverso sanzioni merito gara Piazzarola – Orsini Calcio del 23-2-2002 Campionato II Categoria, girone “H” – C.U. n. 35 del 28-2-02.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.ORSINI CALCIO avverso sanzioni merito gara Piazzarola - Orsini Calcio del 23-2-2002 Campionato II Categoria, girone “H” - C.U. n. 35 del 28-2-02. Reclama ritualmente la A.S.Orsini avverso la squalifica fino al 31/12/2005 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore De Angelis Cesare, perché, avvicinatosi all’arbitro per protestare contro una sua decisione, lo ha spintonato e prima che il direttore di gara potesse estrarre il cartellino rosso lo colpiva violentemente al volto con una manata procurandogli dolore e spingendolo lo scaraventava a terra. La Società reclamante, anche avanti questa C.D., sostiene che il tesserato si è avvicinato al direttore di gara esclusivamente con il mero intento di disapprovare, anche se in modo energico, la decisione assunta dallo stesso e di averlo toccato nella concitazione del momento; ha altresì precisato che l’arbitro è caduto a terra a seguito di uno scivolone. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il tesserato ha compiuto il gesto intenzionalmente e che lo stesso gli ha provocato dolore anche dopo il termine della gara tanto da indurlo a recarsi al Pronto Soccorso.. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che i fatti ascritti risultano confermati e che la sanzione inflitta appare equa in relazione agli stessi; D E C I D E a) di respingere il reclamo per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento; b) di incamerare la tassa reclamo.
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