COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ENDAS CASSIANO Calcio C/5 avverso esito gara Ottrano 98 – Endas Cassiano del 15/3/2002 – Campionato Calcio a 5 Serie “D”
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ENDAS CASSIANO Calcio C/5 avverso esito gara Ottrano 98 - Endas Cassiano del 15/3/2002 - Campionato Calcio a 5 Serie “D”
All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 0, l’Endas Cassiano ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Paccamicio Francesco e Grassi Giacomo, in posizione irregolare perché il primo squalificato sino al 30/9/2002, come da C.U. n.25 del 13.03.2002 del Comitato Provinciale Ancona (Calcio a Cinque) ed il secondo per tre gare come da C.U.n.23 del 27/02/2002.
Tanto premesso la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo la normativa Federale vigente.
LA COMMISSIONE
n esaminati gli atti ufficiali;
n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del CRM, dai quali è risultato che il calciatore Paccamicio Francesco e Grassi Giacomo, in occasione della gara in esame, erano in posizione irregolare perché squalificati rispettivamente sino al 30/9/2002 come da C.U.n.25 del 13/03/2002 e per tre gare come da C.U.n.23 del 27/02/2002;
n visto l’art.12 n.5 lett.a) del C.G.S.
DECIDE
a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Endas Cassiano, per l’effetto infliggendo alla Ottrano 98 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 2;
b) di squalificare i calciatori Paccamicio Francesco e Grassi Giacomo per ulteriori giorni quindici di squalifica cadauno;
c) di restituire la tassa reclamo.
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