COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLSPORTIVA FALCO PIETRARUBBIA avverso provvedimenti disciplinari gara Falco Pietrarubbia – River del 17/02/2002 – Campionato III Categoria, girone “A” – Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLSPORTIVA FALCO PIETRARUBBIA avverso provvedimenti disciplinari gara Falco Pietrarubbia - River del 17/02/2002 - Campionato III Categoria, girone “A” - Comitato Provinciale di Pesaro. Reclama ritualmente la Pol.Falco Pietrarubbia avverso la squalifica fino al 31/12/2002 inflitta dal G.S. al proprio calciatore Gencarelli Angelo per aver spintonato due volte il direttore di gara proferendo offese e minacce, quest’ultime reiterate dopo l’espulsione e a fine gara. Sostiene la reclamante, anche avanti questa C.D. che il Gencarelli, fatto oggetto di numerosi interventi fallosi da parte degli avversari, si è limitato ad una veemente protesta senza spintonamenti e minacce nel contempo toccando leggermente il direttore di gara per richiamarne l’attenzione al fine di essere ascoltato nella rappresentazione della richiesta di chiarimenti; esclude che a fine gara vi siano stati comportamenti irriguardosi e/ o minacciosi da parte del proprio tesserato. Sentito a chiarimenti il direttore di gara ha precisato che il Gencarelli al momento dell’espulsione si è portato a distanza utile per operare un deciso spintonamento per poi portare una spallata chiaramente avvertita; precisa inoltre che anche a fine gara ha continuato a reclamare ed ha espresso parole offensive allorchè si stava dirigendo presso la propria autovettura. LA COMMISSIONE esaminati gli atti ufficiali; rilevato che alla luce della dinamica e della gravità dei fatti così come ricostruita a seguito dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, appare equo addivenire ad una sia pur parziale riduzione della sanzione apparendo il comportamento del Gencarelli privo di toni violenti e da ritenersi di esclusiva, sia pur vibrata e scorretta, protesta ; DECIDE di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Falco Pietrarubbia per l’effetto riducendo la sanzione inflitta al calciatore Gencarelli Angelo sino al 31/7/2002; di restituire la tassa reclamo.
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