COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°41 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FIRMUM avverso esito gara Altidona – Firmum del 17.2.2002 per posizione irregolare – Campionato Provinciale Juniores – girone F – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N°41 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. FIRMUM avverso esito gara Altidona - Firmum del 17.2.2002 per posizione irregolare - Campionato Provinciale Juniores - girone F - Comitato Provinciale di Ascoli Piceno
La A.S. Firmum ha proposto rituale reclamo avverso l’esito della gara indicata in epigrafe assumendo la posizione irregolare del calciatore Parigiani Andrea, schierato dalla A.S. Altidona perché squalificato per una gara, come da C.U. n. 33 del 14.2.2002 del Com. Prov. di Ascoli Piceno.
Chiede pertanto l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della A.S. Altidona.
LA COMMISSIONE
n esaminati gli atti ufficiali che confermano che il calciatore Parigiani Andrea disputò effettivamente in posizione irregolare la gara in esame in quanto squalificato;
n visti l’art. 41 n.1 e l’art. 12 n.5 lett. a del C.G.S.,
DECIDE
a) di accogliere il reclamo per l’effetto infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara in danno dell’A.S. Altidona con il risultato di 0-2:
b) di squalificare per ulteriori giorni quindici il calciatore Parigiani Andrea;
c) di restituire la tassa reclamo.
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