COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°41 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FIGHT BULLS C/5 avverso sanzioni merito gara Fight Bulls – Pievebovigliana dell’ 8.3.2002 – Campionato Provinciale Calcio a Cinque – C.U. n. 24 del 12.3.2002 – Comitato Regionale Marche – Divisione Regionale Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°41 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FIGHT BULLS C/5 avverso sanzioni merito gara Fight Bulls - Pievebovigliana dell’ 8.3.2002 - Campionato Provinciale Calcio a Cinque - C.U. n. 24 del 12.3.2002 - Comitato Regionale Marche - Divisione Regionale Calcio a Cinque La Fight Bulls C/5 ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per cinque gare inflitta dal G.S. al calciatore Compagnucci Roberto perché “a fine gara mandava a quel paese l’arbitro con un gesto osceno”. La reclamante, anche avanti questa C.D., sostiene che la sanzione appare spropositata rispetto ai fatti realmente accaduti in quanto il proprio tesserato avrebbe sì “mandato a quel paese” il primo arbitro ma avrebbe con ciò tenuto un comportamento volgare e non “osceno” come ritenuto invece dal Giudice Sportivo. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n ritenuto che la sanzione impugnata può essere ridotta in considerazione del fatto che, a quanto risulta dal referto, il comportamento del calciatore non ha integrato l’ipotesi di un gesto osceno come invece ritenuto nel provvedimento impugnato, DECIDE a) di accogliere il reclamo per l’effetto riducendo a tre gare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Compagnucci Roberto; b) di restituire la tassa reclamo.
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