COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°41 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.RECANATESE avverso esito gara S.S.Ostra – U.S.Recanatese del 16/3/2002 – Campionato Regionale Juniores – Girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°41 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.RECANATESE avverso esito gara S.S.Ostra - U.S.Recanatese del 16/3/2002 - Campionato Regionale Juniores - Girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 4 a 3, la U.S.Recanatese ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Ceccacci Paolo, in posizione irregolare perché squalificato come da C.U. n.37 del 14/3/02 del C.R.M.. Tanto premesso la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore con il punteggio di 0 a 2. Con nota del 26.3.2002 la S.S. Ostra faceva presente che il calciatore Ceccacci Paolo, espulso nella gara Pergolese - Ostra del 10.3.2002, risultava automaticamente squalificato per cui non poteva partecipare alla gara immediatamente successiva e così non ha partecipato alla gara di recupero Fabriano - Ostra del 13.3.2002 per l’effetto scontando la giornata di squalifica e risultando in posizione regolare nella gara in esame del 16.3.2002. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali e verificata la veridicità delle affermazioni della resistente non risultando il Ceccacci Paolo nella lista dei giocatori che hanno preso parte alla gara del 13.3.2002 Fabriano - Ostra; n ritenuta pertanto regolare la posizione del calciatore Ceccacci Paolo nella gara in esame, DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Recanatese; b) di incamerare la tassa reclamo.
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