COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 24/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ATLETICO 99 avverso sanzioni merito gara Atletico 99 – Colbuccaro del 24/3/2002 – Campionato Provinciale III Categoria – Girone “C” – C.U. n. 30 del 26.3.2002 – Comitato Provinciale di Macerata

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 24/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ATLETICO 99 avverso sanzioni merito gara Atletico 99 - Colbuccaro del 24/3/2002 - Campionato Provinciale III Categoria - Girone “C” - C.U. n. 30 del 26.3.2002 - Comitato Provinciale di Macerata La A.S. Atletico 99 ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 12.5.2002 inflitta dal G.S. al calciatore Salvatelli Fabio per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Sostiene la reclamante, anche avanti questa C.D., che il direttore di gara è incorso in errore di persona nell’indicare il Salvatelli quale responsabile dei fatti addebitatigli ascrivibili invece al calciatore Marilungo Eros. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione inflitta a Fabio Salvatelli. Sentito a chiarimenti il direttore di gara ed effettuato avanti questa C.D. il riconoscimento alla presenza di entrambi i tesserati (Salvatelli e Marilungo) per l’esatta identificazione del responsabile, l’arbitro ha inequivocabilmente individuato in Eros Marilungo il responsabile dei fatti. Ha precisato di essere stato indotto in errore dal fatto che in distinta veniva indicato quale massaggiatore il Salvatelli e, al momento dell’allontanamento tali mansioni erano invece svolte dal Marilungo senza che la società avesse fornito alcuna comunicazione al riguardo. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n stante l’esito del riconoscimento disposto ed effettuato; n rilevato che il calciatore Salvatelli Fabio non si è in effetti reso responsabile dei fatti ascrittigli che sono invece riconducibili alla persona di Marilungo Eros, DECIDE a) di accogliere il reclamo per l’effetto revocando la sanzione inflitta al sig. Fabio Salvatelli; b) di restituire la tassa reclamo; c) di restituire gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata per l’adozione dei provvedimenti nei confronti del tesserato Marilungo Eros.
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