COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.M. A CARICO DELLA U.S. PONZIO GIBERTO E DEL CALCIATORE LUIGI SANSOLINI

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.M. A CARICO DELLA U.S. PONZIO GIBERTO E DEL CALCIATORE LUIGI SANSOLINI Con nota del 3.4.2002 il Presidente del C.R.M.- F.I.G.C. L.N.D. ha deferito avanti questa C.D. la società ed il tesserato indicati in epigrafe per aver la società schierato in posizione irregolare il calciatore Sansolini Luigi e quest’ultimo in tale posizione preso parte alle gare Ponzio Giberto - Nuova Capparuccia del 16.9.2001 e Montottone - Ponzio Giberto del 23.9.2001. Con nota spedita il 12.4.2002 la C.D., ai sensi dell’art. 37 comma 2 C.G.S., ha contestato l’addebito e, con successiva comunicazione via fax del 22 aprile 2002 ha fissato per la trattazione l’udienza del 29 aprile 2002 contestualmente informando delle facoltà concesse ai deferiti. La società ha fatto pervenire nei termini propria memoria difensiva ed è comparsa all’udienza fissata per la trattazione. La società ammette la violazione ascrittale asserendo, però, di averla commessa in perfetta buona fede in quanto il calciatore doveva scontare un residuo di squalifica per recidività in ammonizione. Chiede pertanto l’applicazione di una sanzione equa che tenga conto della buona fede e la cui applicazione venga differita alla stagione sportiva successiva per non ulteriormente incidere sulla regolarità del campionato in corso. LA COMMISSIONE esaminati gli atti del procedimento; ritenuta sussistente la violazione ascritta che non può scriminata dalla asserita buona fede; rilevato che il calciatore Sansolini Luigi ha, per stessa ammissione della società deferita, partecipato alle gare Ponzio Giberto - Nuova Capparuccia terminata con il risultato di 2-0 e Montottone - Ponzio Giberto conclusasi con il risultato di 1-0 ; ritenuto che, nel caso di partecipazione di calciatori in posizione irregolare in gare nelle quali la società abbia conseguito un risultato positivo, debba essere comminata la sanzione di cui all’art. 13 lettera “f” C.G.S. e cioè la penalizzazione dei punti ottenuti; ritenuto che, invece, in caso di sconfitta va comminata a carico della società la sanzione dell’ammenda da determinarsi a seconda della categoria di appartenenza per ogni gara alla quale il calciatore abbia partecipato in posizione irregolare, DECIDE a) di infliggere alla U.S. Ponzio Giberto la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nel campionato in corso; b) di infliggere alla U.S. Ponzio Giberto la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta); c) di infliggere al calciatore Sansolini Luigi la sanzione della squalifica fino al 30 maggio 2002. Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.
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