COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OLIMPIA OSTRA VETERE avverso sanzioni merito gara Olimpia Ostra Vetere – Borgo Minonna, del 14.4.2002 – Campionato Regionale Prima Categoria, girone “B”- C.U. n. 42 del 18.4.2002.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. OLIMPIA OSTRA VETERE avverso sanzioni merito gara Olimpia Ostra Vetere - Borgo Minonna, del 14.4.2002 - Campionato Regionale Prima Categoria, girone “B”- C.U. n. 42 del 18.4.2002.
Il reclamo è inammissibile per non essere pervenuto o depositato presso la sede del Comitato Regionale Marche entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare, così come disposto dalla normativa pubblicata sul C.U. n° 7/A del 25.2.2002 della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 40 del 4.4.2002 del Comitato Regionale Marche.
Lo stesso gravame risulta infatti pervenuto il 26.4.2002, quindi oltre il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato C.U. N. 42.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DICHIARA
inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Olimpia Ostra Vetere.
Si incameri la tassa reclamo.
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