COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OLIMPIA OSTRA VETERE avverso sanzioni merito gara Ankon Dorica – Olimpia Ostra Vetere, del 14.4.2002 – Campionato Provinciale Juniores, girone “B”- C.U. n. 35 del 17.4.2002 – Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OLIMPIA OSTRA VETERE avverso sanzioni merito gara Ankon Dorica - Olimpia Ostra Vetere, del 14.4.2002 - Campionato Provinciale Juniores, girone “B”- C.U. n. 35 del 17.4.2002 - Comitato Provinciale di Ancona. Il reclamo è inammissibile per non essere pervenuto o depositato presso la sede del Comitato Regionale Marche entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare, così come disposto dalla normativa pubblicata sul C.U. n° 7/A del 25.2.2002 della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 34 del 10.4.2002 del Comitato Provinciale di Ancona. Lo stesso gravame risulta infatti pervenuto il 26.4.2002, quindi ben oltre il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato C.U. N. 35. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Olimpia Ostra Vetere. Si incameri la tassa reclamo.
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