COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. PORTO D’ASCOLI per posizione irregolare gara Porto d’Ascoli – Altidona del 14.4.2002 – Campionato Regionale Prima Categoria, girone “D”- C.U. n. 42 del 18.4.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. PORTO D’ASCOLI per posizione irregolare gara Porto d’Ascoli - Altidona del 14.4.2002 - Campionato Regionale Prima Categoria, girone “D”- C.U. n. 42 del 18.4.2002. Il reclamo è inammissibile per non essere pervenuto o depositato presso la sede del Comitato Regionale Marche entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, così come disposto dalla normativa pubblicata sul C.U. n° 7/A del 25.2.2002 della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 40 del 4.4.2002 del Comitato Regionale Marche. Lo stesso gravame risulta infatti pervenuto il 29.4.2002, quindi oltre il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Porto d’Ascoli. Si incameri la tassa reclamo.
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