COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. OLIMPIA CALCIO MARZOCCA avverso sanzioni merito gara Falconara F.C. – U.S. Olimpia Calcio Marzocca, del 21.4.2002 – Campionato Seconda Categoria, girone “C”- C.U. n. 43 del 24.4.2002

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. OLIMPIA CALCIO MARZOCCA avverso sanzioni merito gara Falconara F.C. - U.S. Olimpia Calcio Marzocca, del 21.4.2002 - Campionato Seconda Categoria, girone “C”- C.U. n. 43 del 24.4.2002 Il reclamo è inammissibile per non essere pervenuto o depositato presso la sede del Comitato Regionale Marche entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare, così come disposto dalla normativa pubblicata sul C.U. n° 7/A del 25.2.2002 della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 40 del 4.4.2002 del Comitato Regionale Marche. Lo stesso gravame risulta infatti pervenuto il 28.4.2002, quindi oltre il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato C.U. N. 43. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Olimpia Calcio Marzocca. Si incameri la tassa reclamo.
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