COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°45 del 09/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTOTTONE avverso squalifica del giocatore Rapanelli Marco fino al 30-10-2002 – Campionato Seconda Categoria – Girone “G”.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°45 del 09/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTOTTONE avverso squalifica del giocatore Rapanelli Marco fino al 30-10-2002 - Campionato Seconda Categoria - Girone “G”. Reclama ritualmente la società MONTOTTONE CALCIO, chiedendo la riduzione della squalifica sostenendo la involontarietà del gesto del calciatore RAPANELLI MARCO. Sentito a chiarimenti il Direttore di Gara lo stesso ha precisato la volontarietà del gesto, anche se ciò ha riferito non per visione diretta ma per propria sensazione successiva all’ accaduto LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n ritenuta non provata la volontarietà del gesto e pertanto accoglibile la tesi difensiva della reclamante che ha ammesso il fatto come dovuto ad una reazione di stizza; DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla società MONTOTTONE e di ridurre conseguentemente la squalifica del giocatore RAPANELLI MARCO al 30 giugno 2002; b) di restituire la tassa reclamo.
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