COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°45 del 09/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SANGIORGESE 1922 avverso esito gara Pol. Grottammare – U.S.Sangiorgese 1922 del 10/3/2002 Campionato Regionale Eccellenza.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°45 del 09/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SANGIORGESE 1922 avverso esito gara Pol. Grottammare - U.S.Sangiorgese 1922 del 10/3/2002 Campionato Regionale Eccellenza. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1a 1l’U.S.Sangiorgese ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Corvo Luigi, in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Tanto premesso la reclamante chiedeva l’aggiudicazione della gara a proprio favore. secondo la normativa Federale vigente. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del CRM, dai quali è risultato che il calciatore Corvo Luigi è regolarmente tesserato a favore della Pol. Grottammare a far data dal 20/9/01. Ritenuta pertanto regolare la posizione del calciatore suddetto nella gara in esame, DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla U.S.Sangiorgese; b) di incamerare la tassa reclamo.
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