COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°46 del 16/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO Unione PIAZZA IMMACOLATA avverso esito gara PIAZZA IMMACOLATA – A.S. ROCCAFLUVIONE dell’ 11/05//2002 – Campionato Amatori – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°46 del 16/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO Unione PIAZZA IMMACOLATA avverso esito gara PIAZZA IMMACOLATA - A.S. ROCCAFLUVIONE dell’ 11/05//2002 - Campionato Amatori - Comitato Provinciale di Ascoli Piceno All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 2 a 2, la Società Unione PIAZZA IMMACOLATA ha proposto rituale reclamo, adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria è stato schierato il calciatore Bufagna Mario, in posizione irregolare per aver disputato con la stessa società più di 5 gare nel campionato di 2 categoria. Tanto premesso la reclamante concludeva chiedendo che a carico della contendente fosse applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2. LA COMMISSIONE esaminati gli atti ufficiali; esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del C.R.M. dai quali è risultato che il giocatore BUFAGNA MARIO ha preso parte a n. 13 gare del Campionato di II Categoria nelle file della A.S. ROCCAFLUVIONE; vista la lettera f del punto B del Regolamento della Attività Amatoriale per la stagione sportiva 2001/2002 che non consente l’ impiego di calciatori in incontri della attività amatoriale quando gli stessi abbiano preso parte a più di 5 gare della attività ufficiale svolta nella stessa stagione sportiva dalla stessa società nei campionati organizzati dalla L.N.D. o dai Comitati Regionali; rilevato che lo stesso regolamento stabilisce che l’ inosservanza della disposizione comporta per la società inadempiente l’ applicazione della sanzione di cui all’ art. 12, n. 5 del C.G.S; D E C I D E a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Società Unione PIAZZA IMMACOLATA e conseguentemente di applicare la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 a 0 a favore della Unione PIAZZA IMMACOLATA; b) di restituire la tassa reclamo.
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