COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°47 del 23/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA SASSOFERRATO/CICOGNA DEL 19/5/2002
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°47 del 23/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARA SASSOFERRATO/CICOGNA DEL 19/5/2002
Vista la riserva scritta, allegata al referto al referto arbitrale presentata dalla società Sassoferrato con la quale la medesima chiede la vittoria a tavolino della gara in oggetto in quanto la società Cicogna Bellocchi ha impiegato il giocatore MONTANARI Stefano, squalificato per recidività in ammonizione nel c.u. n. 44 del 2/5/2002;
Preso atto del preannuncio di reclamo e del reclamo entrambi presentati nei termini dalla società Sassoferrato nei quali si ribadiscono le richieste formulate nella riserva scritta;
Visto il c.u. n. 40 del 4/4/2002 con allegato il C.U. n.7/A della F.I.G.C. nel quale al punto 3 lettera b, viene indicato che “le squalifiche non conseguenti a cumulo o a recidiva in ammonizioni riportate nel corso del campionato si scontano nelle gare di play-off e play-out;
Che il giocatore MONTANARI Stefano della società Cicogna Bellocchi ha maturato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione così come riportato nel c.u. n. 44 del 2/5/2002 e che la 4° mmonizione è stata comminata in una gara di campionato;
Che pertanto il suddetto gioicatore aveva pieno titolo per partecipare alle gare di play-out;
Per tutto ciò premesso;
S i d e c i d e
- di respingere il reclamo inoltrato dalla società Sassoferrato incamerando la relativa tassa;
- di omologare la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo: Sassoferrato: 0; Cicogna: 1;
- di assumeri i provvedimenti disciplinari come riportati nel c.u. n. 47 del 23.5.2002.