COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°48 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. TORRETTE avverso sanzioni merito gara Leonessa Montoro – Torrette del 18/05/2002 – Play-out Seconda Categoria Regionale.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°48 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. TORRETTE avverso sanzioni merito gara Leonessa Montoro - Torrette del 18/05/2002 - Play-out Seconda Categoria Regionale. La Società U.S. Torrette ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per una gara effettiva del campo di gioco e dell’ammenda di Euro 500, comminataLe dal G.S. presso il CRM,” per aver alcuni propri sostenitori, a fine gara, sfondato il cancello delimitante l’ingresso nel terreno di gioco, entrando in campo con l’intento di venire a vie di fatto con calciatori della squadra avversaria. Alcuni di questi esagitati, riuscendo nell’intento, colpivano con pugni dei giocatori della squadra locale.” Asserisce la reclamante che il Commissario di campo, la cui presenza era stata dalla stessa richiesta ma non ottenuta, avrebbe potuto rilevare il comportamento irriguardoso e provocatorio di un tesserato della squadra avversaria e che la presenza delle Forze dell’ordine avrebbe impedito l’invasione di campo sia dei facinorosi dell’U.S. Torrette che di quelli della squadra locale. La stessa reclamante, sottolineando il massimo impegno profuso nell’occasione dal proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale al fine di calmare i calciatori della propria squadra, concludeva chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara, confermando l’assunto della reclamante, ha riferito che alcuni calciatori e dirigenti della medesima Società Torrette, si adoperarono fattivamente evitando così ulteriori e più gravi conseguenze. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali; n rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione della squalifica per una gara effettiva del campo di gioco ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, n. 3 lett. c), del C.G.S.; n ritenuto che la gravità degli atti di violenza commessi in occasione della gara in esame, ascritti alla reclamante e dalla stessa non contestati, non può essere neppure attenuata da un presunto atteggiamento provocatorio di un avversario, né dall’assenza del Commissario di campo né dall’assenza della forza pubblica; n rilevato tuttavia che la tesi difensiva della reclamante ha trovato piena conferma nelle risultanze istruttorie e che pertanto della fornita collaborazione della Società sanzionata va tenuto debito conto; D E C I D E a) di dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica per una gara effettiva del campo di gioco; b) accogliere il reclamo avverso la sanzione dell’ammenda, per l’effetto riducendo la stessa ad Euro 350 (trecentocinquanta); c) di restituire la tassa reclamo.
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