COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°48 del 30/05/2002 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ POL. BELVEDERE (CAMPIONATO DI ECCELLENZA) per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Juniores
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°48 del 30/05/2002
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ POL. BELVEDERE (CAMPIONATO DI ECCELLENZA)
per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Juniores
Con nota del 20.3.2002 il Presidente del C.R.M.- F.I.G.C. L.N.D. ha deferito avanti questa C.D. la società indicata in epigrafe per rispondere della violazione di cui all’art.1 C.G.S. avendo contravvenuto all’obbligo di partecipazione al Campionato Juniores.
Con nota spedita il 12.4.2002 la C.D., ai sensi dell’art. 37 comma 2 C.G.S., ha contestato l’addebito contestualmente informando che l’esame del deferimento sarebbe avvenuto alla riunione del 20 maggio 2002 con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie e istanze fino a cinque giorni prima della predetta data fissata per il dibattimento.
La società deferita è comparsa alla riunione del 20 maggio 2002 ed in tale sede ha precisato di aver sempre partecipato al Campionato Juniores ma di non essere riuscita ad organizzare detta partecipazione nella stagione in corso per mancanza di elementi idonei, pur avendo partecipato ad altre attività giovanili; di ciò era stata data comunicazione, ad inizio stagione, al Comitato, con nota che produce in copia.
Rappresenta che, non avendo ricevuto risposta alcuna e avendo rilevato, dopo la pubblicazione dei calendari, di non essere stati inclusi in essi, riteneva di avere avuto implicita autorizzazione alla richiesta di esonero alla partecipazione al Campionato Juniores.
LA COMMISSIONE
letti gli atti del procedimento;
rilevato che la iscrizione al Campionato Regionale Juniores doveva avvenire d’ufficio ai sensi del punto A/9 n. 2 lett.a) come richiamato dalla lett.g) punto A/2 e dalla lett.f) punto A/3 del C.U. n.1 del 12/7/2001 C.R.M.
Rilevato che dalla composizione dei gironi pubblicata sul C.U.n.5 del 23/8/2001 non risulta avvenuta detta iscizione d’ufficio da parte del C.R.M.
Ritenuto pertanto che nessuna inadempienza può essere addebitata alla Società deferita;
DECIDE
di prosciogliere la Società Polisportiva Belvedere da ogni addebito.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
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