COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°48 del 30/05/2002 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLE SOCIETA’ DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE U.S. CALDAROLA – U.S. CALCINARE per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Juniores

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°48 del 30/05/2002 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLE SOCIETA’ DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE U.S. CALDAROLA - U.S. CALCINARE per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Juniores Con nota del 20.3.2002 il Presidente del C.R.M.- F.I.G.C. L.N.D. ha deferito avanti questa C.D. le società indicate in epigrafe per rispondere della violazione di cui all’art.1 C.G.S. avendo contravvenuto all’obbligo di partecipazione al Campionato Juniores. Con nota spedita il 12.4.2002 la C.D., ai sensi dell’art. 37 comma 2 C.G.S., ha contestato l’addebito contestualmente informando che l’esame del deferimento sarebbe avvenuto alla riunione del 20 maggio 2002 con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie e istanze fino a cinque giorni prima della predetta data fissata per il dibattimento. Alla riunione del 20 maggio 2002 sono intervenute le società Caldarola e Cascinare. La società Caldarola produce un resoconto dell’attività svolta nel settore giovanile nonché copia della nota inviata al Comitato ad inizio campionato, specificando di essere riuscita, con gli elementi a propria disposizione, ad organizzare la partecipazione al campionato giovanissimi non potendo assolutamente fare di più anche per il fatto di essere una cittadina di appena 1.500 abitanti. Per motivi anagrafici precisa che, con i giovani a propria disposizione, potrà invece prendere parte al Campionato Juniores della prossima stagione. La società Cascinare ha fatto presente di operare in una frazione che conta appena poche centinaia di abitanti e di non essere stata assolutamente in grado di organizzare la partecipazione al Campionato Juniores. Produce copia di una lettera inviata al Comitato ad inizio stagione nella quale si facevano presenti tutte le difficoltà ad adempiere all’obbligo di partecipazione. Entrambe le Società hanno fatto presente di aver inviato al C.R.M. richiesta di esonero dalla partecipazione al Campionato e di non aver avuto risposta alcuna; LA COMMISSIONE letti gli atti del procedimento; rilevato che la iscrizione al Campionato Regionale Juniores doveva avvenire d’ufficio ai sensi del punto A/9 n. 2 lett.a) come richiamato dalla lett.g) punto A/2 e dalla lett.f) punto A/3 del C.U. n.1 del 12/7/2001 C.R.M. Rilevato che dalla composizione dei gironi pubblicata sul C.U.n.5 del 23/8/2001 non risulta avvenuta detta iscrizione d’ufficio da parte del C.R.M. Ritenuto pertanto che nessuna inadempienza può essere addebitata alla Società deferite; DECIDE di prosciogliere le Società U.S.Caldarola e U.S.Calcinare da ogni addebito. Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.
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