COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°48 del 30/05/2002 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE – SERIE C/1: DORICA ANCONA C/5 – EAGLES PAGLIARE – ACLI ASCOLI – RIVIERA DELLE PALME – OSIMO STAZIONE – CIVITANOVA per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°48 del 30/05/2002
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE - SERIE C/1:
DORICA ANCONA C/5 - EAGLES PAGLIARE - ACLI ASCOLI - RIVIERA DELLE PALME - OSIMO STAZIONE - CIVITANOVA
per inosservanza dell’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores
Con nota del 20.3.2002 il Presidente del C.R.M.- F.I.G.C. L.N.D. ha deferito avanti questa C.D. le società indicate in epigrafe per rispondere della violazione di cui all’art.1 C.G.S. avendo contravvenuto all’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores.
Con nota spedita il 12.4.2002 la C.D., ai sensi dell’art. 37 comma 2 C.G.S., ha contestato l’addebito contestualmente informando che l’esame del deferimento sarebbe avvenuto alla riunione del 20 maggio 2002 con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie e istanze fino a cinque giorni prima della predetta data fissata per il dibattimento. Nessuna società ha esercitato la facoltà di produzione di memorie ed istanze mentre alla riunione del 20 maggio 2002 intervenivano le società Acli Ascoli ed Osimo Stazione.
La Acli Ascoli ha affermato di non essere stata in grado di partecipare al Campionato Regionale Juniores per assoluta impossibilità di reperire un numero idoneo di giovani ed ha precisato di non aver presentato alcuna istanza di deroga al Comitato soltanto per dimenticanza; contesta che l’obbligo possa essere posto per società, come appunto la Acli Ascoli, militanti in serie C. La Società Osimo Stazione, premesso di essere una unica società che milita sia nel Calcio a Undici che nel Calcio a Cinque, ha precisato di avere in effetti un settore giovanile assorbito però interamente dal Calcio a Undici nel cui ambito ritiene quindi di aver assolto l’obbligo essendosi poi trovata nell’impossibilità di partecipare al Campionato Juniores anche per il Calcio a Cinque per l’evidente impossibilità di reperire un numero idoneo di giovani appartenenti alle classi di età relative per entrambe le discipline. Chiede pertanto che non le venga applicata la sanzione per inesistenza della violazione relativa o, in subordine, che sia applicata una sanzione meramente simbolica.
LA COMMISSIONE
letti gli atti del procedimento;
visto il C.U. n. 1 del 12.7.2001 e rilevato che l’ obbligo di partecipazione al Campionato Juniores è stato imposto dalla Lega Nazionale alle sole società di SERIE A e A/2, mentre non è stato imposto alle società di serie C ed è stata soltanto facoltizzata per i Comitati Regionali la possibilità di organizzare Campionati Juniores di Calcio a 5 maschile e femminile;
ritenuto pertanto che la norma emanata dal C.R.M. di obbligo di partecipazione sia illegittima e che quindi non sia applicabile la sanzione ivi prevista;
DECIDE
di assolvere da ogni addebito le società
DORICA ANCONA C/5 - EAGLES PAGLIARE - ACLI ASCOLI - RIVIERA DELLE PALME - OSIMO STAZIONE - CIVITANOVA
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
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