COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°50 del 13/06/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CAVALLINO avverso sanzioni merito gara Cavallino – Borgo Pace, del 19.5.2002 – Play-off Terza Categoria – Comitato Provinciale Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°50 del 13/06/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CAVALLINO avverso sanzioni merito gara Cavallino - Borgo Pace, del 19.5.2002 - Play-off Terza Categoria - Comitato Provinciale Pesaro. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata sul C.U. n° 31 del 9 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Pesaro. Lo stesso gravame risulta infatti pervenuto il 03.06.2002, quindi oltre il terzo giorno successivo al 21.5.2002, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n° 37, contenente il provvedimento impugnato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cavallino per tardività. Si incameri la tassa reclamo.
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