COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 – Comunicato Ufficiale N°60 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SERRANA avverso esito gara Cantianese – Serrana, del 2.2.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 – Comunicato Ufficiale N°60 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SERRANA avverso esito gara Cantianese – Serrana, del 2.2.2003 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 1, la S.S. Serrana ha proposto rituale reclamo chiedendo la ripetizione della stessa per la “mancata applicazione dello art. 28, n.2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti”, il quale prevede che la “richiesta di posticipo di una gara dovrebbe essere presentata al Comitato Regionale almeno cinque giorni prima e dovrebbe essere sottoscritta da entrambe le Società interessate”. LA COMMISSIONE I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; II. rilevato che lo spostamento della data della gara in esame è stato disposto dal Comitato Regionale Marche con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 53 del 30.1.2003 nell’ambito dei poteri ad Esso conferiti in materia dalle norme Federali; III. ritenuto che l’esercizio di tale potere, sfociando in provvedimenti di carattere squisitamente amministrativo, non è suscettibile di censura dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.P. Serrana ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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