COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO sig. DANIELE COTICA avverso sanzioni merito gara Helvia Recina -Juventus Club Tolentino, del 21.09.2002 – Campionato Regionale Seconda categoria, girone “E”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO sig. DANIELE COTICA avverso sanzioni merito gara Helvia Recina -Juventus Club Tolentino, del 21.09.2002 - Campionato Regionale Seconda categoria, girone “E”. Il sig Daniele Cotica, allenatore della S. P. Helvia Recina, ha proposto reclamo avverso la squalifica fino al 23.10.2002 comminatagli dal Giudice Sportivo e pubblicata sul C.U. n. 17 del 26.09.2002. Rileva la Commissione Disciplinare che il reclamo non può essere preso in esame nel merito in quanto trattasi di sanzione inferiore ad un mese, non impugnabile. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DICHIARA inammissibile, ai sensi dell’art. 41, n. 3, lett. b) del C.G.S. il reclamo come sopra proposto dal sig. Daniele Cotica ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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