COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. BORGO SOLESTA’ avverso esito gara Pol. Borgo Solestà – Pro Calcio Castel di Lama, del 14.9.2002 – Campionato Regionale Seconda categoria, girone “H”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. BORGO SOLESTA’ avverso esito gara Pol. Borgo Solestà - Pro Calcio Castel di Lama, del 14.9.2002 - Campionato Regionale Seconda categoria, girone “H”. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 1, la Pol. Borgo Solestà ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Buonopane Carlo, in posizione irregolare perché squalificato per una gara come da C.U. n. 46 del 16.5.2002 ed ha conseguentemente chiesto l’aggiudicazione della stessa gara a proprio favore. Alla richiesta audizione la reclamante reiterava le richieste formulate nel gravame e chiedeva LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del CRM, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante avendo il calciatore Buonopane Carlo riportato nell’ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2001/2002 (finale per il titolo Regionale di Prima categoria) allorché lo stesso militava nell’ Acquasanta Terme, l’ ammonizione che ne ha determinato la squalifica per una gara effettiva per recidività (XIV infr.), come dal citato C.U. n. 46 del CRM; n visto l’art. 17, n. 6, C.G.S.; n rilevato che il ridetto calciatore Buonopane ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica di cui sopra; n visto l’art. 12, punto 5, lett. a) del C.G.S., DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Borgo Solestà, per l’effetto infliggendo alla Pro Calcio Castel di Lama la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 ed al calciatore Buonopane Carlo ulteriori giorni quindici di squalifica; b) di restituire la tassa reclamo.
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