COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. ATLETICO COLLI avverso esito gara Monsampolo – Atletico Colli del 2.11.2002 – Campionato provinciale III° Categoria girone “ L ” –

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. ATLETICO COLLI avverso esito gara Monsampolo - Atletico Colli del 2.11.2002 - Campionato provinciale III° Categoria girone “ L ” - All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 2 a 0, l’A.C. Atletico Colli ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Ramoni Clodomiro in posizione irregolare per difetto di tesseramento e chiedendo l’ aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultato che il calciatore in questione, alla data della gara in esame, era regolarmente tesserato a favore dell’ A.C. Monsampolo e pertanto in posizione regolare; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Atletico Colli; di incamerare la tassa reclamo addebitandola sul conto della reclamante.
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