COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. CALCIO A 5 CORINALDO avverso sanzioni merito gara A.S. Corinaldo – A.C. Giacomo Leopardi, dell’ 8.11.2002 – Campionato Calcio a 5, serie D, girone “C” – C.U. n. 15 del 13.11.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. CALCIO A 5 CORINALDO avverso sanzioni merito gara A.S. Corinaldo - A.C. Giacomo Leopardi, dell’ 8.11.2002 - Campionato Calcio a 5, serie D, girone “C” - C.U. n. 15 del 13.11.2002. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 “per comportamento gravemente offensivo del proprio pubblico nei confronti dei componenti della squadra avversaria per tutto l’arco del secondo tempo; per essersi, due sostenitori locali, sistemati dietro la panchina avversaria per insultare ed offendere i componenti e per aver sputato verso la panchina colpendo alla testa ed al corpo due degli occupanti”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’A.S. Calcio a 5 Corinaldo assumendo la non completa veridicità del rapporto arbitrale o comunque la percezione da parte del direttore di gara de relato, pertanto difettosa, dei fatti contestati, e chiedendo, rilevatane l’eccessività, una congrua riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il pubblico presente era composto da circa venti sostenitori locali e che, ad un certo punto della gara, due di questi raggiunsero il retro della panchina avversaria per insultarne i componenti; lo stesso ha riferito che, in tale occasione, due componenti la medesima panchina, gli fecero notare i segni degli sputi ricevuti. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che, a norma dell’art. 9, comma 1, del C.G.S., le Società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori; n rilevato che risultano confermati i fatti ascritti alla reclamante in tutta la loro gravità, in ciò concordando con il primo Giudice; n ritenuto tuttavia di dover rivedere la valutazione circa la quantificazione della sanzione, la cui afflittività dev’essere graduata con riguardo alle concrete situazioni di fatto valutate in termini obiettivi; n ritenuto pertanto che la decisione impugnata debba essere riformata relativamente alla sanzione che appare eccessiva, DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Calcio a 5 Corinaldo, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad Euro 100,00 ; b) di restituire la tassa reclamo.
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