COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 03/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.U.S. ANCONA avverso esito gara A.S. Riviera delle Palme – C.U.S. Ancona, del 13.9.2002 – Campionato Regionale di calcio a cinque, serie C1.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 03/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.U.S. ANCONA avverso esito gara A.S. Riviera delle Palme - C.U.S. Ancona, del 13.9.2002 - Campionato Regionale di calcio a cinque, serie C1. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 3 a 1, il C.U.S. Ancona ha proposto reclamo al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Pallotta Stefano, in posizione irregolare perché squalificato per una gara per recidività in ammonizione, come da C.U. n. 47 del 23.5.2002 del C.R.M. - Divisione Regionale calcio a cinque; sanzione maturata nell’ultima gara ufficiale di play-off della stagione sportiva 2001/2002. Il predetto Giudice Sportivo, rilevata la propria incompetenza per materia, rimetteva d’ufficio il reclamo a questa Commissione Disciplinare per la sua cognizione e decisione. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n ritenuta la ritualità del reclamo, ancorché indirizzato erroneamente a Giudice diverso da quello competente, in ossequio al principio generale della conversione degli atti e per finalità di economia dei procedimenti, secondo il costante insegnamento della Suprema Commissione d’Appello Federale; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del CRM, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante avendo il calciatore Pallotta Stefano riportato, nella gara di play-off Civitanova - Riviera delle Palme, del 19.5.2002, l’ammonizione che ne ha determinato la squalifica per una gara effettiva per recidività, come dal citato C.U. n. 47; n rilevato che a norma dell’art. 14, punto 11, lett. c), del C.G.S. “le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 17, comma 6”; n rilevato altresì che il ridetto calciatore Pallotta ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica di cui sopra; n visto l’art. 12, punto 5, lett. a) del C.G.S., DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dal C.U.S. Ancona, per l’effetto infliggendo all’A.S. Riviera delle Palme la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 ed al calciatore Pallotta Stefano ulteriori giorni quindici di squalifica; b) di restituire la tassa reclamo.
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