COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FUTURA ‘96 avverso sanzioni merito gara Pol. Petriolese S. Marco – A.S. Futura ‘96 , del 19.9.2002 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – C.U. n.15 del 19.9.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FUTURA ‘96 avverso sanzioni merito gara Pol. Petriolese S. Marco - A.S. Futura ‘96 , del 19.9.2002 - Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - C.U. n.15 del 19.9.2002. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale , con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Mancini Giovanni, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sette gare effettive perché “dopo essere stato colpito involontariamente da un avversario, si rivolgeva al direttore di gara con frasi offensive, poi si avvicinava al giocatore avversario, insultandolo e colpendolo violentemente ad una gamba con un forte calcio. Prima di allontanarsi dal terreno di gioco reiterava negli insulti e nelle minacce nei confronti dell’avversario”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’A.S. Futura ‘96, assumendo che il comportamento del proprio calciatore fu conseguenza di un colpo poco prima subito ad opera di un avversario che gli aveva causato la frattura del setto nasale, e che le frasi ingiuriose non erano direttamente rivolte all’arbitro. La medesima reclamante, anche alla richiesta audizione, concludeva chiedendo una congrua riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ribadito che il Mancini effettivamente, nell’occasione, subì un colpo al naso che gli procurò abbondante sanguinamento e che lo stesso ebbe un gesto istintivo, colpendo l’avversario allo stinco; ha altresì precisato che le frasi offensive proferite dal Mancini erano dirette sia a lui che al giocatore avversario e reiterate dopo l’espulsione. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n ritenuto che, dalle risultanze istruttorie, emerge che l’atto del Mancini da questi posto in essere nei confronti dell’avversario, risulta privo del contenuto di violenza contestato nel provvedimento impugnato; n ritenuta pertanto eccessiva la sanzione, in riferimento all’obiettiva gravità della condotta del Mancini, DECIDE a) di accogliere parzialmente il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Futura ’96, per l’effetto riducendo a cinque gare effettive la squalifica del calciatore Mancini Giovanni; di restituire la tassa reclamo.
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