COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. NUOVA CAPPARUCCIA avverso sanzioni merito gara Nuova Capparuccia — Comunanza, del 28.9.2002 – Campionato Regionale di seconda categoria, girone “G” – C.U. n.19 del 3.10.2002.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. NUOVA CAPPARUCCIA avverso sanzioni merito gara Nuova Capparuccia -- Comunanza, del 28.9.2002 - Campionato Regionale di seconda categoria, girone “G” - C.U. n.19 del 3.10.2002.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale , con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva alla reclamante l’ammenda di Euro 30, “per aver alcuni propri sostenitori rivolto frasi offensive all’arbitro durante la gara” ed al Sig. Capancioni Massimo, dirigente della medesima Società e nell’occasione accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 13/11/2002 perché “espulso per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, reiterava in tale atteggiamento anche all’esterno del terreno di gioco. A fine gara entrava nello spogliatoio dell’arbitro per ritirare i documenti ed in tale occasione rivolgeva frase intimidatoria al direttore di gara”
Avverso tali decisioni propone rituale reclamo l’A.S. Nuova Capparuccia, assumendo che ad assistere alla gara in questione non vi erano propri sostenitori, ma infiltrati di un’altra squadra che avrebbero utilizzato il campo sportivo al termine della partita e che il Capancioni, nell’occasione si limitò ad esprimere il suo punto di vista sull’arbitraggio, protestando nei confronti del direttore di gara, senza tuttavia rivolgergli frasi intimidatorie.
La medesima reclamante concludeva chiedendo la revoca del provvedimento dell’ammenda, la riduzione dell’inibizione inflitta al Capancioni, la cancellazione dell’ammonizione comminata nella stessa gara al proprio calciatore D’Alessio Gerry, in quanto non evidenziata nell’elenco dei giocatori ammoniti riconsegnato a fine gara.
Chiedeva infine la sospensione per un determinato periodo di tempo del Sig. Bagalini, arbitro della gara.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ribadito che il Capancioni tenne nell’occasione un comportamento reiteratamente minaccioso ed offensivo, in campo e fuori; ha altresì precisato di avere, a fine gara, restituito i documenti allo stesso e ad altro dirigente, che era in sua compagnia.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali;
n rilevato preliminarmente che l’ammonizione è provvedimento disciplinare non impugnabile avanti questa Commissione in quanto trattasi di sanzione sancita dall’arbitro in campo con esposizione del cartellino giallo e citata nel referto, e che il Giudice Sportivo si limita a prendere atto dell’ammonizione citandola nel Comunicato Ufficiale con un numero progressivo e solo attraverso il cumulo lo stesso giudicante arriva alla sanzione della squalifica con proprio provvedimento;
n rilevato peraltro che il modello contente il numero dei giocatori espulsi ed ammoniti e consegnato dall’arbitro ai dirigenti delle squadre a fine gara non costituisce documento ufficiale;
n rilevato il difetto assoluto di giurisdizione di questa Commissione nei confronti del comportamento dell’arbitro;
n rilevato che a norma dell’art. 41, n. 3, lett. d) del C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori ad Euro 51,64;
n ritenuto che il comportamento ascritto al Capancioni risulta provato dagli atti ufficiali e dalle successive dichiarazioni del direttore di gara, stante il loro valore di prova privilegiata;
n ritenuta l’esattezza della decisione impugnata, che deve essere pertanto confermata, anche in relazione alla sua entità,
DECIDE
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Nuova Capparuccia avverso l’inibizione del sig. Capancioni Massimo per l’effetto confermando la sanzione impugnata e di dichiararne l’inammissibilità per le ulteriori doglianze;
b) di incamerare la tassa reclamo
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. NUOVA CAPPARUCCIA avverso sanzioni merito gara Nuova Capparuccia — Comunanza, del 28.9.2002 – Campionato Regionale di seconda categoria, girone “G” – C.U. n.19 del 3.10.2002."