COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CAVALLINO avverso sanzioni merito gara Cavallino A.S. – Borgopace del 19.5.2002 Campionato III categoria – play off – C.U. n.37 del 22.5.2002 Comitato Provinciale Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CAVALLINO avverso sanzioni merito gara Cavallino A.S. - Borgopace del 19.5.2002 Campionato III categoria - play off - C.U. n.37 del 22.5.2002 Comitato Provinciale Pesaro. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore della società Cavallino, Mariotti Francesco, la squalifica sino al 30 dicembre 2003 “per aver colpito un assistete dell’arbitro con una testata che procurava dolore”. Avverso tale decisione proponeva ricorso la società Cavallino sostenendo che nel gesto del calciatore non vi fosse stata volontarietà e che questi avesse forse ecceduto nelle proteste, così come altri suoi compagni, ma senza usare violenza nei confronti dell’assistente dell’ arbitro e che se contatto vi era stato, questo non aveva procurato dolore. Quindi, ritenendo eccessiva la sanzione comminata, la reclamante, concludeva chiedendo una congrua riduzione della stessa. Alla richiesta audizione, il rappresentante della società A.S. Cavallino si riportava ai motivi del reclamo precisando che il calciatore, anche per percezione diretta, si era avvicinato all’assistente, al solo fine di protestare e che, in particolare, se vi era stato contatto fisico questo non era stato violento. Ascoltato a chiarimenti, l’assistente dell’arbitro, precisava di non aver subito conseguenze dal colpo del Mariotti grazie ad un suo gesto repentino a ritroso che gli evitava di essere colpito violentemente. Egli riferiva altresì che il Mariotti non proseguiva nella sua condotta che si esauriva in quell’unico gesto. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che il gesto ascritto al Mariotti, pur nella sua gravità, non ha prodotto conseguenze di alcun genere per l’Assistente arbitrale; n rilevato che il Mariotti si limitò a quell’unico isolato gesto senza reiterare la propria condotta né nell’immediatezza dei fatti né alla fine della gara. n ritenuta l’eccessività della sanzione in relazione alla effettiva entità dei fatti; DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Cavallino per l’effetto riducendo al 30/6/2003 la sanzione della squalifica al calciatore Mariotti Francesco; b) di restituire la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it