COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°28 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO COPPA MARCHE 2° CATEGORIA GARA DEL 16/10/2002 BORGO ROSSELLI ZETA – SETTEMBRINA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°28 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO COPPA MARCHE 2° CATEGORIA GARA DEL 16/10/2002 BORGO ROSSELLI ZETA - SETTEMBRINA Letto il referto arbitrale dal quale si evince che la gara in oggetto non si e disputata in quanto le due società, pur essendo regolarmente presenti non hanno ritenuto di dare inizio all'incontro per la mancanza di erogazione di acqua negli spogliatoi. Ritenuta tale circostanza come causa di forza maggiore che rende legittimo il comportamento tenuto da entrambe le squadre; si decide di dare andato al C.R.M. per la effettuazione della gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it