COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Sig.ri UMBERTO SFRAPPINI ed ANTONIO FALISTOCCO e S.S. SETTEMPEDA.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°29 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO Sig.ri UMBERTO SFRAPPINI ed ANTONIO FALISTOCCO e S.S. SETTEMPEDA.
Con nota del 9 agosto 2002 - Prot. n. 196/27PF/EF/en la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare i tesserati e la Società indicati in epigrafe, provvedendo contestualmente a notificare alle parti l’ atto di contestazione degli addebiti, per rispondere:
n i signori Umberto Sfrappini ed Antonio Falistocco, rispettivamente Presidente e Dirigente della S.S. Settempeda, della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del C.G.S.: il primo per essersi reso indisponibile a rispondere alla convocazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini nonostante dallo stesso contattato telefonicamente il 17.6.2002; successivamente, entrambi i deferiti, benchè convocati per due volte, a mezzo telegramma, dal medesimo collaboratore dell’Ufficio Indagini, non rispondevano ad alcuna delle convocazioni;
n la S.S. Settempeda della violazione di cui all’art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed al proprio Dirigente.
Con nota del 19 settembre 2002, il Presidente di questa Commissione, accertata la rituale notificazione alle parti, a cura della Procura Federale, dell’atto di contestazione degli addebiti, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione alla Società ed ai tesserati deferiti, per la trattazione del giudizio, alla riunione del 21ottobre 2002, alle ore 17,30, presso la sede del Comitato Regionale ad Ancona, in via Schiavoni, snc, con l’ avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti avrebbero potuto prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant’altro ritenessero utile ai fini della difesa.
Alla seduta come sopra fissata sono comparsi personalmente i Dirigenti deferiti ed il rappresentante della Procura Federale, nessuno per la S.S. Settempeda.
Il rappresentante della Procura ha ribadito le accuse ed i fatti a loro fondamento ed ha richiesto l’ applicazione della sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per la durata di mesi sei a ciascuno dei tesserati e la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, alla Società.
Entrambi i deferiti hanno preliminarmente eccepito la nullità del procedimento, assumendo di non aver ricevuto personalmente alcuna notifica degli addebiti loro contestati dalla Procura Federale.
Nel merito il sig. Sfrappini ha respinto ogni addebito, asserendo di non aver potuto rispondere alla prima convocazione, telefonicamente fissata per lo stesso giorno, per motivi di lavoro, ma di essersi reso disponibile per il giorno successivo, previa telefonata, tuttavia mai ricevuta da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini; di non aver potuto rispondere, per il medesimo motivo, neanche alla successiva convocazione ad Ancona, di aver ritenuto invece assurda la convocazione a Terni.
Il sig. Falistocco, nel respingere anch’egli ogni addebito, ha asserito di avere telefonicamente avvisato il collaboratore dell’Ufficio Indagini sia della sopravvenuta impossibilità a presenziare alla prima convocazione, dovendo egli partecipare ad un funerale, e sia dell’eccessiva distanza della sede di Terni, luogo della seconda convocazione, in relazione ai propri impegni di lavoro.
LA COMMISSIONE
n letti gli atti del procedimento;
n disattesa la preliminare eccezione sollevata dai deferiti in riferimento alla asserita nullità della notificazione degli addebiti loro contestati dalla Procura Federale, stante la disposizione di cui all’art. 37, n. 4, del C.G.S. secondo la quale le notificazioni, quando richieste, vanno fatte ai dirigenti presso la loro sede sociale;
n ritenuti sufficienti gli elementi probatori acquisiti nel configurare le responsabilità a carico dei dirigenti deferiti, la cui condotta integra senza dubbio la fattispecie prevista dalla norma contestata, secondo la quale “i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva”;
n ritenuta la responsabilità della Società per i comportamenti posti in essere dai propri dirigenti a norma del citato art. 2 del C.G.S.,
DECIDE
di infliggere ai signori Umberto Sfrappini ed Antonio Falistocco la sanzione dell’inibizione, a ciascuno, per mesi tre ed alla Società S.S. Settempeda la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta);
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente decisione, in copia integrale, al Presidente Federale ed alla Procura Federale, a norma dell’art. 37, n.11, del C.G.S.