COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Colbuccaro – Portorecanati, del 5.10.2002 – Campionato Regionale Seconda categoria, girone “E” – C.U. N° 22 del 10/10/2002

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Colbuccaro - Portorecanati, del 5.10.2002 - Campionato Regionale Seconda categoria, girone “E” - C.U. N° 22 del 10/10/2002 La Società Polisportiva Colbuccaro proponeva rituale e tempestivo reclamo avverso la squalifica del giocatore Anniballi Mauro per 5 gare comminata dal Giudice Sportivo “per aver pesantemente insultato il direttore di gara e per aver tentato di avvicinarsi allo stesso con fare gravemente minaccioso, non riuscendo nell’intento poiché trattenuto da un calciatore della squadra avversaria”. Questa chiedeva la riduzione della sanzione sostenendo come, da un lato, il giocatore in questione non avesse avuto alcuna reazione al momento dell’espulsione comminatagli e, dall’altro, come l’atteggiamento minaccioso di cui al referto fosse stato tenuto da altro giocatore della squadra avversaria, al momento di un medesimo provvedimento di espulsione, insistendo quindi per un avvenuto errore di persona. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara, ha precisato che non vi era stato alcun errore di persona nell’attribuzione del fatto all’ Anniballi; egli precisava altresì che lo stesso giocatore dopo l’espulsione si era diretto verso di lui con atteggiamento ritenuto minaccioso che comunque non si era concretizzato in alcun modo. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n ritenuto il comportamento dell’ Anniballi certamente offensivo e minaccioso, ma privo di altri contenuti; n ritenuto altresì che tale condotta non si sia comunque concretizzata in alcun gesto o evento oggettivamente apprezzabile; n ritenuto quindi di dover adeguare la sanzione all’effettiva condotta dell’ Anniballi; DECIDE a) di accogliere parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Colbuccaro e per l’effetto riducendo la squalifica al calciatore Anniballi Mauro a 3 giornate effettive; b) di restituire la tassa reclamo ove versata.
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