COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. RIVIERA CALCIO ‘96 avverso sanzioni merito gara S.S. Riviera Calcio 96- Torrette del 28.09.2002 – Campionato III Categoria Gir. E – C.U. n. 9 del 28.09.2002
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°29 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. RIVIERA CALCIO ‘96 avverso sanzioni merito gara S.S. Riviera Calcio 96- Torrette del 28.09.2002 - Campionato III Categoria Gir. E - C.U. n. 9 del 28.09.2002
Il Giudice Sportivo presso il Comitato provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe infliggeva all’allenatore Scaringi Vincenzo la squalifica sino al 31/01/03 per essersi avvicinato a fine gara all’Arbitro e con fare offensivo e minaccioso lo spintonava ripetutamente con la spalla, profferendo, frasi ingiuriose; giunto davanti gli spogliatoi ne impediva l’ingresso al direttore di gara reiterando nel suo comportamento minaccioso.
Avverso tale decisione propone rituale reclamo la S.S. Riviera Calcio 96, sostenendo che il proprio tesserato pur essendosi rivolto al direttore di gara con tono accesso non lo abbia ne’ minacciato ne’ spintonato; alterato per l’esito dell’incontro si era rivolto al direttore di gara solo per chiedere chiarimenti e comunque non impedendogli di fare ingresso nello spogliatoio.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara precisava che lo Scaringi lo aveva ingiuriato senza minacciarlo facendolo comunque oggetto di frasi blasfeme e offensive. Precisava altresi’ il carattere non violento della spinta ricevuta.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto che l’episodio contestato all’allenatore e’ stato dal direttore di gara ridimensionato nel suo effettivo svolgimento, pertanto eccessiva pare la sanzione irrogata.
DECIDE
a) di accogliere il reclamo per l’effetto riducendo la squalifica inflitta all’allenatore Scaringi Vincenzo fino al 31.12.2002;
b) di restituire la tassa reclamo.
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