COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°3 del 09/08/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A. C. ALTIDONA.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°3 del 09/08/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO A. C. ALTIDONA.
Con nota del 3.6.2002 il Presidente del C.R.M.- F.I.G.C. - L.N.D. ha deferito avanti questa C.D. la Società indicata in epigrafe per aver schierato, in posizione irregolare, il calciatore Parigiani Andrea nelle gare Porto d’Ascoli - Altidona ed Altidona - Monterubbianese, rispettivamente del 14 e del 21aprile 2002.
Con nota spedita il 24.6.2002 questa C.D., ai sensi dell’art. 37, comma 2, del C.G.S., ha contestato l’addebito ed ha fissato per la trattazione l’ odierna udienza, contestualmente informando delle facoltà concesse ai deferiti.
La Società, comparsa all’udienza fissata per la trattazione, ha eccepito di non aver mai ricevuto alcun atto di deferimento da parte del C.R.M. prima della predetta convocazione per la odierna udienza.
LA COMMISSIONE
n esaminati gli atti del procedimento;
n ritenuta la fondatezza dell’eccezione della società deferita che determina la nullità del procedimento, così come da recente giurisprudenza della C.A.F.,
DICHIARA
non luogo a procedere.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.