COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ELPIDIENSE CALCIO 1930 avverso sanzioni merito gara Pagliare – Elpidiense del 12/10/2001 – Campionato Juniores Regionale, girone “D”- C.U. n. 24 del 17-10-2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ELPIDIENSE CALCIO 1930 avverso sanzioni merito gara Pagliare - Elpidiense del 12/10/2001 - Campionato Juniores Regionale, girone “D”- C.U. n. 24 del 17-10-2002. Reclama ritualmente l’ Elpidiense Calcio 1930 avverso le seguenti sanzioni: a) ammenda di Euro 350,00 e squalifica del campo di gioco per una gara “ per essere un proprio sostenitore, al termine della gara, scavalcato la rete di recinzione ed entrato nello spazio antistante lo spogliatoio nel mentre era in essere una rissa tra giocatori e dirigenti di entrambe le società, colpito con un pugno alla testa il direttore di gara, procurandogli momentaneo dolore. - in campo avverso “ ; b) della inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’ art. 14 del C.G.S fino al 27.11.2002 del signor Brugnoni Mario “ per essere entrato abusivamente nel terreno di gioco per rivolgere frasi offensive ed intimidatorie all’ arbitro. Allontanato.”; c) squalifica per sei gare effettive al giocatore Formica Fabio “ per aver protestato per una decisione tecnica assunta dall’ arbitro, spintonandolo senza arrecare alcuna conseguenza fisica. “; squalifica per quattro gare effettive al calciatore Orazi Augusto “ per aver lanciato allo indirizzo di un giocatore avversario a fine gara una borraccia, colpendolo alla testa senza procurare alcuna conseguenza fisica, ma scatenando poi una rissa. “; squalifica per quattro gare effettive al calciatore Tulli Giordano “ per aver colpito con un pugno al volto un giocatore avversario a fine gara. “; squalifica per due gare effettive al calciatore Orsili Marco; La reclamante, anche avanti a questa C.D., chiedeva l’ annullamento e/o la riduzione delle sanzioni impugnate, contestando la attendibilità del referto arbitrale; in particolare negava che fosse un proprio sostenitore colui che ha colpito l’ arbitro. Evidenziava altresì che il giocatore Tulli era stato provocato prima del gesto violento di reazione, contestava che il Formica fosse stato il giocatore ad aver spintonato il direttore di gara ed infine che il signor Brugnoni, allontanato per proteste, aveva abbandonato mestamente il campo senza farvi più rientro. Sentito a chiarimenti, il Direttore di Gara ha precisato che la rissa scatenatasi in campo ebbe inizio dal pugno sferrato dal Tulli ai danni di un avversario, che il Formica lo aveva effettivamente spintonato decisamente sul petto, facendolo indietreggiare, di aver visto chiaramente il calciatore Orazi lanciare una borraccia contro dei calciatori avversari, di aver potuto vedere un sostenitore dell’ Elpidiense scavalcare la recinzione, portarsi verso di lui e colpirlo alla testa. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n rilevato, com’è noto, che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata; n rilevata la inammissibilità del reclamo per quanto riguarda la squalifica del campo e quella del calciatore Orsili Marco; n tenuto conto dei comportamenti tenuti dai tesserati sanzionati e conseguentemente rilevata la eccessività della inibizione inflitta al dirigente Brugnoni Mario; n ritenute viceversa adeguate le altre sanzioni applicate; DECIDE a) preliminarmente di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto riguarda la squalifica del campo per una gara e quella del calciatore Orsili Marco per due gare effettive ai sensi dell’ art. 41, numero 3, lettere a) e c); b) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’ Elpidiense Calcio 1930 per quanto riguarda le squalifiche dei calciatori Formica Fabio, Orazi Augusto e Tulli Giordano e l’ ammenda; c) di accogliere il reclamo, riducendo l’ inibizione al 12-11-2002 del signor Brugnoni Mario; d) di restituire la tassa, ove versata.
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