COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. “A.OMICCIOLI” avverso sanzioni merito gara Pol. Omiccioli Saltara – Futsal Urbino del 11/10/2002 – Campionato di Serie C2, girone “A”, calcio a 5 – C.U. n. 24 del 17.10.2002.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. “A.OMICCIOLI” avverso sanzioni merito gara Pol. Omiccioli Saltara - Futsal Urbino del 11/10/2002 - Campionato di Serie C2, girone “A”, calcio a 5 - C.U. n. 24 del 17.10.2002.
Reclama ritualmente la Pol. “A. Omiccioli” avverso la sanzione della squalifica per otto gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Pace Stefano “per aver al termine della gara tentato di aggredire un arbitro, non riuscendo nell’intento, perché trattenuto a stento ed allontanato dai propri compagni di squadra, in tale frangente rivolgeva allo stesso reiterate frasi offensive, minacciose ed intimidatorie”.
La stessa reclamante, rilevatane l’eccessività, chiedeva una congrua riduzione della sanzione impugnata.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di non aver comunicato subito al calciatore interessato la sua decisione di espellerlo, ma di averlo fatto solo alla fine della gara e comunque, senza darne previo avviso al capitano della squadra. Ha riferito inoltre di aver sentito colpi alla porta dello spogliatoio, trovandosi peraltro all’interno dello stesso.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n rilevato che quanto riferito al calciatore vada ricondotto nell’ ambito di reiterate proteste, minacce ed ingiurie, seppur eccessive, che non si sono finalizzate in alcun tipo di aggressione nei confronti dell’arbitro;
n rilevato che nulla è emerso che possa far ritenere che il Pace avrebbe colpito o aggredito il direttore di gara e che i calci sulla porta dello spogliatoio e le successive ingiurie, in quel frangente, non possano essere attribuiti con certezza al calciatore stesso;
n ritenuto pertanto che si possa accedere ad una equa riduzione della sanzione impugnata,
DECIDE
a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Pol. A. Omiccioli per l’effetto riducendo a gare quattro la squalifica inflitta al calciatore Stefano Pace;
b) di restituire la tassa reclamo.
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