COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. VIGOR FABRIANO CALCIO A 5 avverso esito gara Vigor Fabriano – Riviera delle Palme, del 5.10.2002 – Campionato Regionale calcio a 5, serie C1.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. VIGOR FABRIANO CALCIO A 5 avverso esito gara Vigor Fabriano - Riviera delle Palme, del 5.10.2002 - Campionato Regionale calcio a 5, serie C1. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 1, l’A.S. Vigor Fabriano Calcio a 5 ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Grossi Leonardo, in posizione irregolare perché squalificato per una gara, come da C.U. n. 19 del 3.10.2002 del Comitato Reg. Marche. Tanto premesso la medesima reclamante concludeva chiedendo l’applicazione dei provvedimenti previsti dalle norme Federali in materia. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato preliminarmente che la costituzione nel presente giudizio dell’A. S. Riviera delle Palme, avvenuta attraverso l’invio a questa Giudicante di proprie controdeduzioni, ha sanato, ad ogni effetto, il motivo di inammissibilità derivante dalla mancata allegazione al presente gravame, da parte della reclamante, della prova dell’avvenuto invio di copia dei motivi alla controparte; n ritenuta l’inammissibilità delle controdeduzioni dell’A.S. Riviera delle Palme ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, n.7, del C.G.S., avendo la medesima omesso di fornire la prova dell’avvenuta contestuale trasmissione di copia delle medesime alla reclamante; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del C.R.M., dai quali è risultato che il calciatore Grossi Leonardo fu espulso nella gara Civitanova C 5 - Riviera delle Palme, del 23.9.2002, con pubblicazione, della relativa sanzione della squalifica per una gara effettiva, differita nel C.U. n. 19 del 3.10.2002 a causa del ritardo con il quale pervenne al Giudice Sportivo il rapporto arbitrale; n rilevato che a norma dell’art. 41, n. 2, del C.G.S. il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata, salvo aggravamento, senza declaratoria del Giudice Sportivo, alla quale pertanto deve riconoscersi mero valore dichiarativo; n ritenuto pertanto che il ridetto calciatore Grossi ha scontato la squalifica di cui sopra non avendo partecipato alla gara di campionato successiva e che pertanto ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Vigor Fabriano Calcio a 5; b) di incamerare la tassa reclamo, addebitandola sul conto della medesima Società.
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