COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. S. API GIANGIACOMI avverso esito gara S. S. Api Giangiacomi – A. P. Labor del 14.10.2002 – Campionato Amatori Ancona, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. S. API GIANGIACOMI avverso esito gara S. S. Api Giangiacomi - A. P. Labor del 14.10.2002 - Campionato Amatori Ancona, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 0 a 8, la S.S. Api Giangiacomi ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Balletti Rossano, in posizione irregolare perché squalificato per una gara per recidività in ammonizione, come da C.U. n. 34 del 10.4.2002 del Comitato Provinciale di Ancona; sanzione maturata nell’ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2001/2002 allorché lo stesso militava nella Società Mazzangrugno. Concludeva la reclamante chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Prov. di Ancona dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante avendo il calciatore Balletti Rossano riportato la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione, comminatagli nell’ultima gara di play-off disputata dal Mazzangrugno, al tempo sua Società di appartenenza, come dal citato C.U. n. 34; n rilevato che a norma dell’art. 14, punto 11, lett. c), del C.G.S. “le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 17, comma 6”; n rilevato altresì che il ridetto calciatore Balletti ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica di cui sopra; n visto l’art. 12, punto 5, lett. a) del C.G.S., DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Api Giangiacomi, per l’effetto infliggendo all’ Ass. Pol. Labor la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 ed al calciatore Balletti Rossano ulteriori giorni quindici di squalifica; b) di restituire la tassa reclamo.
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