COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. NUOVA CAPPARUCCIA avverso sanzioni merito gara A.S. Nuova Capparuccia – Vis Carassai del 12/10/2001 – Campionato di Seconda Categoria, girone “G”- C.U. n. 24 del 17-10-2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. NUOVA CAPPARUCCIA avverso sanzioni merito gara A.S. Nuova Capparuccia - Vis Carassai del 12/10/2001 - Campionato di Seconda Categoria, girone “G”- C.U. n. 24 del 17-10-2002. Reclama ritualmente l’ A.S. Nuova Capparuccia avverso la sanzione della squalifica fino al 30-06-2003 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Sollini Simone, il quale, “ espulso per gravi e reiterate frasi offensive e minacciose rivolte all’ arbitro, a fine gara si avvicinava allo stesso colpendolo violentemente con una borraccia al petto provocando momentaneo dolore. “ La reclamante chiedeva una riduzione della sanzione impugnata, contestando la inesistenza della volontarietà del gesto del giocatore. Il Direttore di gara, sentito a chiarimenti, ribadiva l’intenzionalità del gesto rivolto inequivocabilmente contro la sua persona confermando altresì la certezza nell’identificazione del giocatore stesso. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n rilevato, com’è noto, che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e che il comportamento del Sollini è stato confermato, anche per quanto riguarda la volontarietà, dal Direttore di Gara; n ritenuta confermata la responsabilità del calciatore in ordine ai fatti ascrittigli e che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare congrua in relazione alla gravità degli stessi; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’ A.S. Nuova Capparuccia, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento; b) di incamerare la tassa reclamo, addebitandola sul conto della Società reclamante.
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