COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. P. ANKON DORICA POSATORA avverso sanzioni merito gara Nuova Folgore – A.P. Ankon Dorica del 6/10/02 – Campionato Juniores Provinciale, girone C – C.U. n. 10 del 9.10.2000 del Comitato provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. P. ANKON DORICA POSATORA avverso sanzioni merito gara Nuova Folgore - A.P. Ankon Dorica del 6/10/02 - Campionato Juniores Provinciale, girone C - C.U. n. 10 del 9.10.2000 del Comitato provinciale di Ancona. Reclama ritualmente la A. P. Ankon Dorica avverso: - la squalifica sino al 31.12.2004 inflitta al proprio giocatore Lausdei Federico il quale “ a fine gara rivolgeva ,all’indirizzo dell’arbitro, frasi irriguardose; il giocatore veniva invitato a mostrare il suo numero per gli opportuni provvedimenti. Al rifiuto oppostogli dal giocatore il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi avendo scorto che si trattava del n.18 Sig. Lausdei Federico della soc. Ankon Dorica; dopo alcuni passi il Lausdei lo colpiva con un calcio al gluteo destro provocandogli dolore. A quel punto l’arbitro affrettava il rientro nello spogliatoio notando che il giocatore Sig. Lausdei si era tolta la maglietta sperando di non essere riconosciuto. Da rilevare l’assoluto disinteresse dei dirigenti”; - l’ammenda di euro 100,00 per inosservanza dell’obbligo dell’assistenza all’arbitro durante e a fine gara. Sostiene la reclamante che il giocatore aveva avuto una reazione di nervosismo senza premeditazione alcuna e che il colpo diretto al gluteo dell’arbitro era stato posto in essere senza la reale volonta’ di colpirlo. Che lo stesso si era ravveduto del gesto formalizzando le scuse al direttore di gara. Contestava altresi’ la circostanza di non avere osservato l’obbligo di assistere l’arbitro. Chiede pertanto una riduzione di entrambe le sanzioni disciplinari inflitte. Sentito a chiarimenti il direttore di gara ha precisato che il colpo ricevuto e’ avvenuto contestualmente al momento in cui lo stesso aveva appoggiato la mano sulla spalla del giocatore per individuarne il numero di gara riportato sulla maglia. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara: n ritenuto che la giovane eta’ del calciatore, il ravvedimendo dello stesso, l’assenza di precedenti specifici a suo carico e da ultimo che il gesto non ha causato conseguenze fisiche al direttore di gara, inducono ad una valutazione di minor rigore della sua condotta; n stante inoltre la contestualita’ del gesto, confermata dall’arbitro, appare eccessiva la sanzione inflitta in relazione alla modesta entita’ del fatto addebitato; n visto l’art. 65 N.O.I.F., DECIDE a) di accogliere parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla A. P. Ankon Dorica, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica inflitta al sig. Lausdei Federico sino al 30.04.2003; b) di confermare la sanzione dell’ammenda; c) di restituire la tassa reclamo.
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