COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. DAEWOO TEAM MONTESICURO avverso sanzioni merito gara Civitanova – Daewoo Team Montesicuro, del 12.10.2002 – Campionato Regionale Calcio a Cinque, serie C1, girone “A”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. DAEWOO TEAM MONTESICURO avverso sanzioni merito gara Civitanova - Daewoo Team Montesicuro, del 12.10.2002 - Campionato Regionale Calcio a Cinque, serie C1, girone “A”.
Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14, n. 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto sottoscritto dal Presidente della Società inibito, come da provvedimento pubblicato sul C.U. n. 25 del 27.12.2001 del C.R.M.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DICHIARA
inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Daewoo Team Montesicuro.
Si incameri la tassa reclamo, addebitandola sul conto della reclamante.
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